Art. 4.

      1. Le norme statutarie e regolamentari di cui all'articolo 3 devono obbligatoriamente prevedere:

          a) l'applicazione delle cause di ineleggibilità previste dalla legislazione vigente

 

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in materia anche alle elezioni primarie;

          b) la piena libertà di iscrizione al partito, anche mediante richiesta diretta agli organi centrali attraverso procedure semplificate e la disponibilità di tecnologie avanzate, compreso il ricorso a sistemi telematici, nonché l'elencazione espressa e tassativa dei casi di esclusione preventiva o successiva;

          c) l'istituzione da parte dei partiti di liste degli elettori primari, la determinazione delle modalità di iscrizione alle stesse secondo i princìpi di cui alla lettera b) e la fissazione della quota di iscrizione alle medesime liste. La quota di iscrizione non può essere superiore alla quota stabilita per l'iscrizione al partito;

          d) l'elettorato attivo e passivo, nelle elezioni primarie, dei soggetti compresi nelle liste di cui alla lettera c) e la percentuale di sottoscrittori, appartenenti alle medesime liste, occorrente per la designazione degli aspiranti candidati. La percentuale di sottoscrittori non può comunque essere superiore al 10 per cento dei soggetti iscritti nelle liste;

          e) adeguate forme di pubblicità, attraverso l'utilizzo di mezzi di comunicazione di massa e dei sistemi telematici di cui alla lettera b), delle liste degli elettori primari, delle designazioni alla candidatura e dei programmi degli aspiranti candidati. I partiti devono comunque riconoscere e garantire parità di trattamento agli aspiranti candidati;

          f) l'organizzazione della consultazione effettuata a cura e a spese dei partiti interessati. La regolarità di svolgimento della consultazione è attestata da un notaio che deve presenziare alle operazioni elettorali;

          g) la trasmissione dei risultati delle elezioni primarie, corredati della dichiarazione di regolare svolgimento sottoscritta dal notaio presente alla consultazione ai sensi della lettera f), al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica, che ne dispongono

 

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la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;

          h) la candidatura effettiva dei soggetti che risultino designati a seguito delle elezioni primarie.